IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                 nella riunione dell'11 giugno 2019 
 
  Visti gli articoli 117, quinto comma e  120,  secondo  comma  della
Costituzione,  relativi  all'esercizio  del  potere  sostitutivo  del
Governo; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto l'art. 8, commi 1 e 2 della legge  5  giugno  2003,  n.  131,
concernente  la  disciplina  generale   dell'esercizio   del   potere
sostitutivo da parte del Consiglio dei ministri, ai sensi del  citato
art. 120 della Costituzione; 
  Visto l'art. 41 della legge 24  dicembre  2012,  n.  234,  relativo
all'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei casi di  mancata
attuazione di atti dell'Unione europea; 
  Visti gli articoli 196 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, concernenti, rispettivamente, le competenze delle regioni  in
materia ambientale e i piani regionali; 
  Visto, altresi', l'art. 250 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il quale prevede, tra l'altro, che «Qualora i  soggetti
responsabili della contaminazione non  provvedano  direttamente  agli
adempimenti  disposti  dal   presente   titolo   ovvero   non   siano
individuabili e non provvedano ne' il proprietario del sito ne' altri
soggetti interessati, le procedure e gli interventi di  cui  all'art.
242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente  competente
e, ove questo  non  provveda,  dalla  regione,  secondo  l'ordine  di
priorita' fissato dal piano regionale  per  la  bonifica  delle  aree
inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti  pubblici  o  privati,
individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica»; 
  Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea  del
26 aprile 2007, nella causa C-135/05, che ha condannato la Repubblica
italiana per esser venuta meno agli obblighi ad  essa  incombenti  ai
sensi degli articoli 4, 8 e  9  della  direttiva  n.  75/442/CEE  del
Consiglio delle comunita' europee, come modificata dalla direttiva n.
91/156/CEE, nonche' dell'art. 2,  paragrafo  1,  della  direttiva  n.
91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e dell'art.  14,  lettere
dalla a) alla  c),  della  direttiva  n.  1999/31/CE,  relativa  alle
discariche di rifiuti; 
  Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea  del
2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, con  la  quale  la  Repubblica
italiana, non avendo adottato  tutte  le  misure  necessarie  a  dare
esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007  nella  richiamata  causa
C-135/05 e venendo meno agli obblighi di cui all'art. 260,  paragrafo
1, del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  e'  stata
condannata a versare alla Commissione europea, a partire  dal  giorno
della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata  sentenza
C-135/05, una penalita' semestrale calcolata, per il primo  semestre,
in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale  saranno
detratti euro  400.000  per  ciascuna  discarica  contenente  rifiuti
pericolosi, ed euro  200.000  per  ogni  altra  discarica  contenente
rifiuti non pericolosi, messe a  norma  conformemente  alla  medesima
sentenza; 
  Visto il decreto-legge 24 giugno  2016,  n.  113,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160  recante  misure
finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, ed  in
particolare l'art. 22, il quale prevede che, al fine di garantire  la
dotazione  finanziaria  necessaria   per   la   realizzazione   degli
interventi  attuativi  della  richiamata  sentenza  della  Corte   di
giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, tutte  le  risorse
finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma
delle discariche abusive oggetto della predetta sentenza di condanna,
e non impegnate alla data di entrata in vigore del  citato  art.  22,
ancorche' gia' trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a
contabilita' speciali,  sono  revocate  e  assegnate  al  commissario
straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis  dell'art.  41  della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico  conto  di  contabilita'
speciale, intestato al commissario medesimo,  presso  la  Sezione  di
tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli  8
e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile  1994,  n.
367; 
  Vista la  delibera  del  Consiglio  dei  ministri,  adottata  nella
riunione del 24 marzo 2017, con la quale il generale B. CC.  Giuseppe
Vadala', dell'Arma dei  carabinieri,  e'  stato  nominato,  ai  sensi
dell'art. 41, comma 2-bis della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
commissario  straordinario  per  la  realizzazione  degli  interventi
necessari all'adeguamento, alla vigente normativa  sulle  discariche,
di cinquantotto siti gia' oggetto delle citate sentenze  di  condanna
della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014; 
  Vista la  delibera  del  Consiglio  dei  ministri,  adottata  nella
riunione del 22 novembre 2017, con la quale il mandato  commissariale
del generale B. CC. Vadala' e' stato esteso, ai sensi  dell'art.  41,
comma 2-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad  altre  ventidue
discariche abusive oggetto delle citate sentenze  di  condanna  della
Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 aprile  2007  e  del  2
dicembre 2014; 
  Vista  la  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  adottata  nella
riunione del 16  marzo  2018,  con  la  quale  sono  state  apportate
modifiche ed integrazioni alle suddette delibere del 24 marzo 2017  e
22 novembre 2017; 
  Vista la diffida  emanata  in  data  21  dicembre  2015,  ai  sensi
dell'art. 8, commi 1 e 2, della  legge  5  giugno  2003,  n.  131,  e
dell'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con  la  quale  il
Presidente del Consiglio dei ministri ha stabilito,  per  il  sindaco
pro-tempore  del  Comune  di  Ascoli  Piceno  e  per  il   Presidente
pro-tempore della Regione Marche, un cronoprogramma  entro  il  quale
realizzare  gli  interventi  necessari  ad  adeguare   alla   vigente
normativa la discarica abusiva nel Comune di Ascoli Piceno, sito  SGL
Carbon oggetto della sentenza di condanna della  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, in  ordine  all'applicazione
delle direttive n. 75/442/CEE e n. 91/689/CEE; 
  Vista la nota prot. n. 9113 dell'11 aprile 2019, con  la  quale  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  ha
rappresentato, con riguardo alla  discarica  denominata  SGL  Carbon,
sita nel Comune di  Ascoli  Piceno,  non  ancora  inserita  nei  siti
commissariati, in considerazione dei  ripetuti  solleciti  verso  gli
enti territoriali responsabili, infruttuosamente esperiti,  non  piu'
procrastinabile il commissariamento con l'estensione, al generale  B.
CC. Giuseppe Vadala', del mandato commissariale per l'attuazione  dei
relativi interventi; 
  Considerato che il mancato, ritardato o  non  completo  adeguamento
alla normativa vigente della menzionata discarica determina un  grave
pregiudizio agli interessi nazionali, nonche'  il  pagamento  di  una
ingente sanzione pecuniaria a carico della Repubblica italiana; 
  Ritenuto  necessario   realizzare   tempestivamente   il   predetto
intervento; 
  Ritenuto, pertanto, opportuno, al fine di un miglior  coordinamento
delle azioni da intraprendere per la  bonifica  della  discarica  SGL
Carbon  di  Ascoli  Piceno  e  attesa   l'esperienza   gestionale   e
amministrativa maturata,  attribuire  al  generale  Giuseppe  Vadala'
l'incarico di commissario straordinario per  la  realizzazione  della
messa in sicurezza anche di tale discarica; 
  Visto il curriculum vitae del generale  B.  CC.  Giuseppe  Vadala',
dell'Arma dei carabinieri; 
  Vista la dichiarazione rilasciata  dal  generale  B.  CC.  Giuseppe
Vadala' in ordine alla insussistenza di cause di  inconferibilita'  e
di incompatibilita', ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo  8
aprile 2013, n. 39,  nonche'  di  situazioni,  anche  potenziali,  di
conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola; 
  Sentiti i soggetti  interessati,  ai  sensi  del  comma  2-bis  del
richiamato art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
  Vista  la  nota  di  invito  rivolta  al  Presidente  della  giunta
regionale delle Marche; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, il generale  B.
CC. Giuseppe Vadala', dell'Arma dei carabinieri,  a  decorrere  dalla
data del presente provvedimento, e' nominato, ai sensi  dell'articolo
41, comma 2-bis della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  commissario
straordinario con il  compito  di  realizzare  tutti  gli  interventi
necessari all'adeguamento  alla  vigente  normativa  della  discarica
abusiva nel Comune di Ascoli Piceno, sito SGL Carbon,  oggetto  della
sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del
2 dicembre  2014,  in  ordine  all'applicazione  delle  direttive  n.
75/442/CEE e n. 91/689/CEE. 
  2. Ai sensi dell'art. 41, comma 2-ter della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, per tutta la durata del mandato il commissario  straordinario
e' autorizzato ad esercitare i poteri di  cui  ai  commi  4,  5  e  6
dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
  3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente  articolo,
il commissario straordinario si  avvale  del  conto  di  contabilita'
speciale istituito ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 24  giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2016, n. 160. 
  4. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 28 marzo 2018,  il  commissario  straordinario
svolge direttamente le funzioni  di  responsabile  della  prevenzione
della corruzione e della trasparenza.